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Iniziativa foie gras

Da più di 40 anni la produzione di foie gras è vietata in Svizzera perché l’ingrasso di anatre e oche è causa di grandi sofferenze per gli animali.

La raccolta firme è terminata,
si prega di non compilare altre firme!

Lesioni dolorose

Il metodo utilizzato per l’ingozzamento, ossia quando un tubo metallico è inserito nell’esofago più volte al giorno, comporta ferite dolorose. Può inoltre verificarsi la perforazione del collo e la rottura delle ali. L’aumento anomalo e rapido della misura del fegato comprime i polmoni, causando problemi respiratori, renali e circolatori. In Svizzera l’ingozzamento rientra fra le pratiche crudeli inflitte agli animali.

La Svizzera, in quanto importante Paese importatore

Purtroppo la Svizzera, con 200’000 kg di foie gras importati annualmente, è uno dei principali importatori di tale prodotto. Ogni anno, 400’000 anatre e 12’000 oche vengono uccise per rispondere soltanto alla domanda del nostro Paese.

Per tali motivi non è coerente vietare agli allevatori svizzeri, pena sanzioni, la produzione di foie gras ma nel contempo autorizzarne l’importazione quando questo viene prodotto all’estero.

Un eventuale divieto di importazione del foie gras e dei prodotti a base di foie gras è compatibile con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera: tutti gli accordi prevedono delle eccezioni per le misure volte a proteggere la morale pubblica e la vita o la salute degli animali.

Per esempio, la nostra legge prevede già il divieto di importare pelliccia di foca, di cane o di gatto.

La Corte suprema dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha espressamente riconosciuto che la tutela degli animali fa parte della morale pubblica.

TESTO DELL’INIZIATIVA
La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 2ter 2
2ter L’importazione di foie gras e di prodotti derivati dal foie gras è vietata.

Art. 197 n. 153
15. Disposizione transitoria dell’art. 80 cpv. 2ter (Divieto di importazione di foie gras)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 80 capoverso 2ter entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano
in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate
dall’Assemblea federale.

1 RS 101
2 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.
3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo
la votazione popolare.

COMITATO d’iniziativa

Katharina Büttiker
Luc Fournier
Marion Theus
Erich Gysling
Thomas Meyer
Barbara Keller-Inhelder
Renato Pichler
Martina Munz
Maya Conoci
Thomas Minder
Aaricia Mérat
Elena Grisafi Favre
Ursus Piubellini